Fascicolo UVOT/2018-001950/rg
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza del 5 giugno 2019
visto l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo la quale l’Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;
visto l’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale l’Autorità controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza;
visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
visto il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, approvato con delibera del Consiglio del 29 marzo 2017 e pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017 con il quale l’Autorità ha disciplinato, tra l’altro, all’art. 11 gli atti conclusivi del procedimento;
visto l’articolo 20, comma 3 del Regolamento medesimo con il quale si disciplinano i casi di mancato riscontro nei termini e di mancato adeguamento dell’amministrazione all’atto dell’Autorità;
visto il Provvedimento d’ordine, adottato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza 27 febbraio 2019, con Delibera n. 168, depositata presso la Segreteria del Consiglio il 13 marzo 2019, e trasmesso all’amministrazione in data 15 marzo 2019 (prot. ANAC n. 2019-0021698) ai fini dell’adeguamento alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013 della sezione «Amministrazione Trasparente» del sito web istituzionale del Collegio Periti Industriali e Periti Industriali laureati Provincia di Roma;
viste le carenze rilevate nelle seguenti sotto-sezioni:
tenuto conto delle osservazioni formulate dal Presidente del Collegio Periti Industriali e Periti Industriali laureati Provincia di Roma, in luogo del RPCT, (prot. ANAC n. 2019-0033559), in riscontro al citato provvedimento di ordine dell’Autorità, e in particolare: «Relativamente … a “consulenti e collaboratori” si specifica che nessun consulente e/o collaboratore presta – al momento – servizio pressoi l Collegio Professionale Periti Industriali di Roma e Provincia. … a seconda delle necessità contingenti che di volta in volta si possono presentare, vengono individuati determinati professionisti… per svolgere specifici incarichi di ausilio e tutela alle attività dell’Ente. In tale ambito, i professionisti così designati sono scelti nel pieno rispetto delle prerogative decisionali del Consiglio Direttivo del Collegio e del suo Presidente, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento e dalla normativa di settore riconducibile alla nostra attività istituzionale. Inoltre, preme segnalare che l’attività d’ufficio interno presso la sede di questo Collegio è svolta regolarmente da membri del Consiglio direttivo che percepiscono relativi rimborsi spese e/o gettoni di presenza in base a quanto deliberato e verbalizzato nel corso della seduta del consiglio direttivo del giorno 11/06/2018 …pertanto non sussistono, allo stato dei fatti, situazioni anche potenziali di qualsivoglia conflitto di interessi…in merito al rilievo evidenziato al punto “Bilanci” si segnala che il nostro Ente predispone dei Rendiconti annuali e non dei bilanci; in tale contesto giova ricordare che ai sensi della vigente normativa di settore, i Rendiconti dei collegi professionali, alla stregua di quanto avviene per il bilancio preventivo e consuntivo annuale, può essere presentato e deliberato entro il mese di giugno dell’anno di riferimento. Premesso ciò, il nostro Rendiconto consuntivo per l’ano 2018 e quello preventivo per il 2019 saranno pubblicati sul nostro sito, all’atto della loro approvazione entro il mese sopra evidenziato. Sul punto “Altri contenuti / accesso civico”, non essendo tale funzionalità strettamente necessaria ai fini dell’attività svolta dal nostro Ente, tenuto conto dei servizi da noi erogati a livello di sito web e dei soggetti materialmente fruitori delle informazioni e dei dati consultabili dalla nostra piattaforma, si è provveduto – conseguentemente – ad espungere tale link dal sito del Collegio, dato che i servizi necessari per i nostri iscritti sono garantiti attraverso altri specifici link. Infine sul punto “Altri contenuti / prevenzione della corruzione”, essendo emerso un malfunzionamento del nostro sistema in merito al collegamento ipertestuale del link in oggetto, si è provveduto ad ovviare a tale guasto».
considerato che l’ufficio competente dell’Autorità, in data 16 maggio 2019, ha effettuato un’ulteriore verifica della sezione «Amministrazione Trasparente» del sito web istituzionale del Collegio e rilevato il perdurante inadempimento agli obblighi di pubblicazione oggetto di rilievo nel provvedimento di ordine, salvo di quello relativo ai “bilanci” in quanto, come risulta dalla nota di riscontro, non ancora predisposti e approvati.
In particolare:
tenuto conto che il d.lg.33/2013 all’art. 2 –bis “ Ambito soggettivo di applicazione (articolo introdotto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)” prevede che la disciplina dettata per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a)……… agli ordini professionali;
considerato che il PNA 2016 evidenzia che l’art. 41 del d.lgs. 97/2016, nell’introdurre l’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, sembrerebbe ricondurre gli ordini e i collegi professionali fra quei soggetti cui spetta l’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis l. 190/2012);
richiamate le indicazioni fornite dall’ANAC con la Determinazione n. 1310/2016;
tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
di adottare l’Atto di constatazione del mancato adeguamento del Collegio Periti Industriali e Periti Industriali laureati Provincia di Roma al Provvedimento d’Ordine dell’Autorità.
Ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, il presente “Atto di constatazione” è inviato ai vertici politici, all’OIV del Collegio Periti Industriali e Periti Industriali laureati Provincia di Roma e, se del caso, alla Corte dei Conti, al fine di “segnalare il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione quale illecito disciplinare”, per l’attivazione delle altre forme responsabilità di cui al comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e se ne dispone la pubblicazione sul sito dell’Autorità e sul sito del Collegio Periti Industriali e Periti Industriali laureati Provincia di Roma.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 14 giugno 2019
Il Segretario: dott.ssa Maria Esposito
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